Le Province sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 114 Cost.).
Nel 2012, la Spending review del Governo Monti aveva dedicato due norme alla soppressione e razionalizzazione delle Province e loro funzioni (art. 17, d.l. n. 95/2012) e all’istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle Province del relativo territorio (art. 18, d.l. n. 95/2012).
Come è noto, tuttavia, la Consulta ha ritenuto tali norme costituzionalmente illegittime (Corte cost., sent. n. 220/2013).
In attesa della riforma costituzionale del Titolo V, le Province sono oggi disciplinate in via transitoria dalla legge Delrio (l. n. 56/2014).
FUNZIONI FONDAMENTALI PROVINCIALI
La legge Delrio ha provveduto a ridefinire come segue le funzioni fondamentali provinciali:
- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- gestione dell’edilizia scolastica;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
D’intesa con i Comuni, la Provincia può esercitare anche le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
RIORDINO DELLE ATTUALI FUNZIONI PROVINCIALI
Le funzioni attualmente esercitate dalle Province che non rientrano nel novero delle nuove funzioni fondamentali saranno riallocate da Stato o Regioni ad altri enti territoriali con un procedimento ad hoc descritto dalla legge.
ORGANI PROVINCIALI
Gli organi provinciali sono: Presidente, Consiglio provinciale e Assemblea dei sindaci.
- Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei sindaci e sovraintende al funzionamento degli uffici. Dura in carica 4 anni. E’ eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia. Sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
- Il Consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della Provincia.
- L’Assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia. E’ l’organo competente all’adozione dello statuto, ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci e può avere, per determinazione statutaria, ulteriori poteri propositivi, consultivi e di controllo.
26/09/2014 – NEWS – Elezioni nuove province
Approfondimenti
- 08-08-14 – Le Province in pillole.
- 08-08-14 – Trasferimento delle funzioni provinciali non più fondamentali ad altri enti territoriali.
- 08-08-14 – Gli organi delle Province.